IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto   il   regio   decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  sulla
amministrazione del patrimonio e sulla  contabilita'  generale  dello
Stato;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827;
  Visto  il  regio  decreto-legge  23 aprile 1925, n. 520, convertito
nella  legge  21  marzo  1926,  n.   597,   sul   nuovo   ordinamento
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomuncazioni;
  Visto il regio decreto 12 maggio 1930, n. 674,
concernente  le  norme  per la sistemazione delle rettificazioni alle
contabilita' vaglia e risparmi;
  Visto il regio decreto  8  maggio  1933,  n.  841,  concernente  il
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita'    dell'Amministrazione    delle    poste    e     delle
telecomunicazioni;
  Visto  il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946,
n. 399;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1951, n.
758;
  Vista la legge 10 dicembre 1953, n. 936;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
422;
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n.
256, concernente il regolamento di esecuzione  del  libro  terzo  del
codice postale e delle telecomunicazioni (servizi bancoposta);
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere all'adeguamento dei limiti
riguardanti alcuni servizi di bancoposta;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 25 luglio 1991;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992;
  Sulla  proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della  difesa,  delle
finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  limite  di  importo  di L. 5 previsto dall'art. 1 del regio
decreto 12 maggio 1930, n. 674, e dall'art. 194 del regio  decreto  8
maggio 1933, n. 841, aumentato a L. 1.200 per effetto del decreto del
Presidente  della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, e' ulteriormente
elevato a L. 10.000.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  trascrive il testo dell'art. 1 del R.D. 12 maggio
          1930, n.  674, dell'art. 194 del R.D. 8 maggio 1933, n. 841
          e del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422:
             "Art. 1 R.D.  n.  674/1930.  -  All'art.  63  del  regio
          decreto 25 luglio 1887, n. 4866 (serie 3a), sono aggiunti i
          seguenti capoversi:
             'L'Amministrazione   delle  poste  e  dei  telegrafi  e'
          autorizzata  a  non  rimborsare  ai  contabili  postali  le
          rettificazioni  a  loro  credito inferiori a L. 5 ciascuna,
          risultanti dalle contabilita' dei  vaglia  dei  risparmi  e
          delle  gestioni  annesse, ed e' parimenti autorizzata a non
          riscuotere, dai contabili stessi, le rettificazioni  emerse
          a  loro debito, dalle contabilita' suddette, inferiori a L.
          5 ciascuna.
             Le  disposizioni di cui al precedente capoverso non sono
          applicabili  nei  riguardi  di   contabili   colpevoli   di
          malversazioni,  od  a  carico  dei  quali  risultino errori
          numerosi o comunque frequenti nelle medesime  contabilita',
          o in contabilita' diverse, prodotte dallo stesso ufficio'".
             "Art. 194 R.D. n. 841/1933. - Le rettificazioni a debito
          od  a credito di contabili emerse nei vari servizi a danaro
          sono, dal contabile delle  rettificazioni  comunicate  alle
          direzioni  provinciali, con incarico di riscuotere il saldo
          dei  contabili  debitori  e  di  rimborsare   i   contabili
          creditori,  tenute  presenti le limitazioni di cui al regio
          decreto 12 maggio 1930, n. 674.
             Il contabile delle  rettificazioni  provvede  a  versare
          all'ordinatore  per vaglia e risparmi l'importo dei rilievi
          a debito riscosso  dai  contabili  ed  a  farsi  rimborsare
          l'importo dei rilievi a credito di essi.
             La  contabilita'  delle  rettificazioni  fa  parte delle
          scritture  generali,  e  le  relative  somme  sono  portate
          complessivamente  in  aumento o in diminuzione sui conti di
          ciascuna specie di titoli  dei  servizi  a  danaro  emessi,
          pagati o rimborsati.
             Le    rettificazioni   a   debito   o   a   credito   di
          amministrazioni    estero     sono     partecipate     alle
          amministrazioni  interessate,  e  il  relativo  importo  e'
          aggiunto al debito risultante dai conti susseguenti, oppure
          dedotto dal debito medesimo".
             "Articolo unico D.P.R. n. 422/1972. -  Sono  elevati  di
          duecentoquaranta volte i limiti originari di somma comunque
          indicati  nel  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440,
          recante   nuove   disposizioni   sull'amministrazione   del
          patrimonio  e  sulla contabilita' generale dello Stato, nel
          relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924,  n.  827,  nonche'  nel  testo  unico   delle   leggi
          sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio
          decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
             Sono  parimenti  elevati  di  duecentoquaranta  volte  i
          limiti originari previsti nelle disposizioni, legislative e
          regolamentari, correlative  a  quelle  indicate  nel  comma
          precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940.
             Restano    salve    le    disposizioni   legislative   o
          regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di
          somma di cui al primo e secondo comma in misura superiore a
          quella sopra indicata.
             Restano altresi' fermi i limiti di spesa  contenuti  nei
          provvedimenti  delegati  in  attuazione  dell'art. 16 della
          legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni  ed
          integrazioni".